Assemblea

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ZONE

L'assemblea č un organo della Comunitā ed i suoi membri assumono il nome di consiglieri della Comunitā. L'assemblea č l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della comunitā ed č composta dai rappresentanti dei comini associati eletti, dai rispettivi consigli comunali, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge regionale 19 aprile 1993 n. 13. L'assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:



a) la convalida dei propri membri, l'elezione del presidente e del consiglio direttivo;

b) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, le piante organiche e le relative variazioni, la disciplina dello statuto giuridico e delle assunzioni del personale;

c) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;

d) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

e) le convenzioni, la costituzione e le decisioni di assunzione o rinuncia all'esercizio associato di funzioni con provincia, comuni o altri enti;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a societā di capitali, l'affidamento di attivitā e servizi mediante convenzione;

g) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio direttivo, del direttore o di altri funzionari;

m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni pubbliche e provate operanti nell'ambito territoriale della comunitā montana o della provincia;

n) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere dai comuni componenti.